APE "L'Attestato di Prestazione Energetica, lo farò quando vendo!"

Grave errore! Lo sapevate che anche il proprietario è sanzionabile, e non da poco tempo?!

Dal 01 Gennaio 2012 gli annunci di vendita e locazione di immobili devono contenere obbligatoriamente la classe e l’indice di prestazione energetica dell’immobile, riportati nell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E., già A.C.E.).

Nello specifico la disposizione è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013. Il testo di legge in questione è il seguente: 

"Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente."

L’obbligo riguarda sia le Agenzie Immobiliari sia i Privati che autonomamente decidono di promuovere la vendita e/o la locazione di un immobile. L'annuncio pubblicato sui portali o il cartello deve esporre correttamente la prestazione energetica dell'immobile.

Ma anche in caso di affitto è obbligatorio inserire nell'annuncio l'indice di prestazione.

La prestazione energetica va inserita anche per annunci di immobili privi di riscaldamento, come le case al mare, la case storiche o le case senza caldaia. Il metodo di calcolo prevista dalla normativa permette di calcolare l'indice anche in questo caso. Mentre possono evitare questo obbligo i fabbricati isolati, senza impianti e con una superficie minore di 50mq.